Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei beni e dei servizi considerati nell'indice del prodotto interno lordo (PIL) e di stimarne le utilità e i costi connessi alla valorizzazione o alla compromissione delle componenti ambientali, è individuato un indicatore del prodotto interno lordo in senso ambientale, di seguito denominato «PILA».
      2. Scopo del PILA è la quantificazione economica dei costi ambientali non internalizzati dai beneficiari, e di quelli potenziali od occulti gravanti sulla produzione dei beni e dei servizi considerati nel PIL, ovvero della loro efficienza in termini di sostenibilità ambientale.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2007 tutti i documenti finanziari e di bilancio che si avvalgono dell'indice PIL sono altresì corredati dall'indice PILA.